Art. 2.

      1. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 541 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. (Requisiti generali dell'informazione scientifica e della pubblicità sui medicinali per uso umano). - 1. L'informazione scientifica e la pubblicità sui medicinali per uso umano devono riferirsi unicamente ai medicinali per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.

 

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      2. Tutti gli elementi dell'informazione scientifica e della pubblicità sui medicinali per uso umano devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
      3. L'informazione scientifica e la pubblicità sui medicinali per uso umano devono favorire l'uso razionale e il corretto impiego del medicinale, presentandolo in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario».